«Il lavoro non è una merce» ; con questa prima affermazione vogliamo immediatamente significare che il contratto di lavoro, a differenza degli altri contratti di cui all’art. 1321 e ss. c.c., riguarda una persona in carne ed ossa, il lavoratore, che si trova, di regola, in una posizione di deb...
«Il lavoro non è una merce» ; con questa prima affermazione vogliamo immediatamente significare che il contratto di lavoro, a differenza degli altri contratti di cui all’art. 1321 e ss. c.c., riguarda una persona in carne ed ossa, il lavoratore, che si trova, di regola, in una posizione di debolezza sostanziale. Ed è per questo che la normativa relativa a tale soggetto subisce delle deviazioni rispetto alla tipica relazione che si instaura tra le parti contrattuali, di norma poste su un piano di parità.
La presenza del lavoratore in un contratto (di lavoro) ha imposto ed impone dunque delle particolari forme di tutela.
Di cosa si occupa dunque il Diritto del lavoro?
Si occupa, in primo luogo, dei lavoratori subordinati, ma anche, evidentemente, dei lavoratori autonomi. Entrambe tali figure, di cui rispettivamente agli artt. 2094 e 2222 c.c., si pongono quali protagonisti della materia e vengono spesso assimilati per quanto riguarda l’applicazione dell’oramai enorme apparato di norme, sostanziali e processuali, che mirano a riequilibrare una situazione spesso ricondotta ad asimmetria «informativa» e, in definitiva, socio-economica.
Il Diritto del lavoro è considerato parte del Diritto privato, ma tocca inevitabilmente anche profili pubblicistici, specie laddove si interviene a porre dei limiti all’autonomia privata, sancita invece dall’art. 1322 c.c.
Invero, in un contratto sono le parti che determinano le condizioni dello stesso; va da sé che se una parte risulta molto più forte dell’altra (sia da un punto di vista socio-economico che da un punto di vista giuridico), essa potrebbe avvantaggiarsene anche nella regolazione del rapporto giuridico (in diritto privato esistono gli strumenti della rescissione del contratto per lesione di cui all’art. 1448 c.c. e della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c.; nel diritto commerciale, specie di recente, si danno i casi di interventi del legislatore al fine di tutelare il contraente debole; si pensi alla c.d. subfornitura di cui alla legge n. 192/1998 e alle diverse forme di tutela del consumatore; ma basti ancora il richiamo alla legge del 1978 sull’equo canone nella locazione di immobili).
Per evitare situazioni di asimmetria tra le parti «si impone» così una forma di tutela del lavoratore subordinato, in quanto soggetto debole. Vero è che ci possono astrattamente essere lavoratori subordinati straordinariamente «forti» dal punto di vista della professionalità posseduta (ad es. il solo lavoratore o uno dei pochi lavoratori in grado di svolgere la manutenzione di un impianto a sua volta particolare), ma per il lavoratore comune il Diritto del lavoro (e così pure il Diritto sindacale) interviene proprio per evitare che si verifichino modifiche al ribasso delle condizioni di lavoro e economiche.
Tornando al concetto di diritto del lavoro occorre anzitutto chiarire cosa si intende per «lavoro».