Che cos’è la responsabilità civile? O, meglio, a che serve la responsabilità civile?
La domanda, secca e “grave”, così posta ha un sapore evangelico. E non sembra il caso di rispondere con un lapidario – quanto fallace – aforisma, o tweet, secondo la moda odierna. Probabilmente qualche...
Che cos’è la responsabilità civile? O, meglio, a che serve la responsabilità civile?
La domanda, secca e “grave”, così posta ha un sapore evangelico. E non sembra il caso di rispondere con un lapidario – quanto fallace – aforisma, o tweet, secondo la moda odierna. Probabilmente qualche decennio fa si sarebbe potuto rispondere alla domanda con un’affermazione semplice e condivisa nella comunità degli interpreti; oggi il quadro è notoriamente più complesso. In parte ciò è fisiologico: è la stessa forza dirompente della fattualità ad impedire che le regole di responsabilità siano cristallizzate una volta per tutte in un testo normativo.
Nel nostro ordinamento, ad esempio, decenni orsono già si denunciava l’“esplosione” dell’istituto, la quale è continuata invero senza sosta, se non altro sino al noto tentativo della Cassazione di porre un argine formale all’espansione dell’area della risarcibilità (operato nel 2008 con le c.d. sentenze di “San Martino”). Acuta dottrina ha evidenziato diverse ragioni di tale deflagrazione della responsabilità civile (in avanti anche “R.C.”). In primo luogo, vi è l’intuitivo, e statisticamente accertato, incremento delle occasioni e del costo dei danni tipico delle società industriali. In secondo luogo, si segnala la vera e propria trasformazione culturale intervenuta dopo l’avvento della Costituzione repubblicana che ha mutato il quadro valoriale di riferimento. Cosicché, il diritto della R.C., sorto nel contesto dell’egemonia liberale (centrata sulle coordinate di un’economia di concorrenza e una cultura individualistica), comincia a confrontarsi con la cultura solidaristica ed egualitaria sponsorizzata dalla Carta del ’48. In tale rinnovato contesto valoriale, la protezione della vittima diventa un vero e proprio caposaldo della costituzione materiale del Welfare State, «e gli individui avvertono il ‘diritto’ a una compensazione, che restauri lo status quo, per le conseguenze dannose di un novero sempre più ampio di rischi».
Il quadro della tort law, nelle società opulente del XXI secolo, è dunque oggi più complesso e frastagliato. Tuttavia, sembra possibile tracciare dei punti fermi che aiutino a rispondere alle domande d’apertura.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere la polifunzionalità della responsabilità civile. Fra le diverse funzioni esprimibili dall’istituto si devono menzionare perlomeno le seguenti: compensativa, preventiva o deterrente, sanzionatorio-punitiva, (efficiente) distribuzione delle perdite e allocazione dei costi, organizzativa e moralizzatrice. Tali funzioni, il cui peso specifico varia in ciascun ordinamento, nel tempo e nello spazio, dovrebbero cooperare armonicamente in vista di uno scopo desiderabile di politica del diritto: garantire al singolo, e al corpo sociale nel suo complesso, un adeguato sistema di difesa e reazione contro le offese ingiuste (in avanti anche lo “Scopo complessivo”).
Su tale Scopo complessivo gli interpreti si trovano grosso modo d’accordo. Sulle strade rimediali da percorrere per realizzarlo, invece, la concordia svanisce.
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