Il libro di Andrea Montanari si confronta con la natura giuridica della performance artistica e cioè con quell’attività che ha già di per sé i connotati della creatività sul terreno artistico ma pur non riuscendo a isolarli e a renderli stabili, così da farli divenire una realtà a sé stante.
Il che induce a ritenere che la performance artistica, proprio nel suo aspetto esistenziale, si sottrae ad essere inquadrata “in un bene” dal punto di vista giuridico, tale da poter essere oggetto di proprietà o comunque di un diritto di appartenenza. Il che ha origine nel fatto che essa ha, in primo luogo, una consistenza mobile e/o meglio di difficile “apprensione”, nella misura in cui tende ad identificarsi con la stessa attività di colui che ne è il creatore.
La difficoltà dunque di caratterizzarla come opera dell’ingegno, protetta ai sensi dell’art. 1 legge sul diritto d’autore, è più che evidente, proprio in considerazione del fatto, come si è detto, che essa, per il suo carattere, non riveste quel connotato di stabilità e durata, che è proprio di ogni opera degna di protezione. Eppure, proprio il suo carattere, è tale da evocare un bisogno di tutela che ne valorizzi il contenuto già invece creativo, e ne incentivi la formazione.
La forma giuridica dunque che appare più idonea a rappresentarne l’es-senza è come sostiene l’Autore proprio quella della “prestazione”, che figura oggetto di un rapporto obbligatorio.
L’obbligazione, com’è noto, è la forma giuridica che assumono i rapporti che strumentalmente sono il veicolo attraverso il quale si scambiano tra i soggetti beni od utilità. E ciò ha luogo strumentalmente attraverso lo scambio di “prestazioni”. Ora la intrinseca natura della performance artistica è proprio quella di “una attività”, ancora legata al suo autore, destinata a portare all’esterno un aliquid novi sul terreno artistico. E come ogni prestazione, oggetto di un rapporto obbligatorio, essa si carica dei caratteri della professionalità, in quanto oggetto di un facere professionale, alla quale però strettamente si collega l’aspetto “personale” e cioè dell’essere e¬spressione di un apporto “personale” ad essa immanente. Il che consente che, per essa, possa essere ricorrente l’alternativa che è propria della obbligazione, tra obbligazione di mezzi e di risultato. Se la forma del “mezzo” è propria del carattere professionale della prestazione, quella del risultato è intrinsecamente legata alla persona del suo Autore.
La professionalità della prestazione è tale da precostituire, in primo luo¬go, lo strumento di tutela di colui cui essa è rivolta mentre il carattere “personale” di essa non può non richiamare, a favore del suo autore, il fascio di valori e interessi relativi alla tutela della persona. Possono ricorrere a tale riguardo “gli obblighi di protezione” che sono presenti nel rapporto obbligatorio, ove ad essere tutelato è più il debitore che il creditore della prestazione.
La “contrattualizzazione” della performance non può andare a detrimento della tutela della persona, che è autore della prestazione. Il che spie¬ga, del resto, come proprio l’aspetto personale della performance artistica è tale da rendere la prestazione di per sé inesigibile secondo i comuni princi¬pi e altresì che l’assunzione della performance artistica nelle forme del diritto di credito, ai sensi degli artt. 1260 cod. civ., non può indurre a sottovalutare l’interesse “del debitore ceduto” e i valori della persona da esso rappresentati.
Il che può spiegare come esistono limiti significativi alla possibilità di “attivare” la performance artistica contro il volere del suo Autore, specie in ipotesi in cui per tale attivazione agisca il terzo cessionario del credito.
Oggetto poi di riflessione sono le forme che la performance artistica può assumere quando essa viene contrattata a distanza o in forma digitalizzata, ove dovrebbero essere applicabili i rimedi diritto comune contro l’inadem-pimento negli obblighi del venditore.
Su tutti codesti problemi si confronta l’opera del Montanari, il cui pregio è proprio di contribuire a dare “forma giuridica” alla performance artistica, destinata, come tale, per i suoi caratteri “effimeri”, a rappresentare un elemento, come si è detto, mobile e sfuggente e difficile ad essere catalogato nelle comuni forme giuridiche.