Le formule di proscioglimento nel processo penale rappresentano un istituto tipico della sola realtà italiana. Indagate a fondo, esse non rivelano radici sicure né, tantomeno, una chiara funzione giuridica o sociale. La ricerca parte proprio dal tentativo di affrontare le ambiguità che caratteriz...
Le formule di proscioglimento nel processo penale rappresentano un istituto tipico della sola realtà italiana. Indagate a fondo, esse non rivelano radici sicure né, tantomeno, una chiara funzione giuridica o sociale. La ricerca parte proprio dal tentativo di affrontare le ambiguità che caratterizzano le molte vesti della mancata condanna, per cogliere le reali esigenze che fanno da sfondo a simile scenario. Dopo l’approfondimento di carattere storico, proteso a rintracciare i motivi dell’introduzione dell’istituto nell’ordinamento penale italiano, lo studio inizia tratteggiando il panorama delle connessioni, assai pregnanti, tra le formule e la struttura del reato, alla ricerca di punti saldi nell’applicazione di ciascun sintagma, a fronte di una giurisprudenza spesso ondivaga. In seguito, ci si è calati a fondo nell’ingranaggio del processo, individuando i reali effetti delle formule, i quali ancora oggi non sembrano chiaramente definibili, amalgamati come sono con i contenuti della motivazione della sentenza.Nell’attraversare le singole fasi del lavoro, ogni conclusione è stata posta sotto la lente della presunzione d’innocenza, quale principio costituzionale irrinunciabile nella considerazione dell’imputato, soprattutto se sciolto definitivamente dall’accusa. Ma proprio questo approccio lascia emergere quanto spesso le formule di proscioglimento, pur scongiurando la condanna, mettano in crisi l’innocenza della persona sottoposta a giudizio. Si è rivolto lo sguardo, allora, all’impatto sociale, oltre che giuridico, delle formule liberatorie sulla posizione dell’imputato, cercando risposte al seguente, cruciale interrogativo: quanta innocenza si perde, di quella che dovrebbe essere ancora presunta, nel dispositivo di proscioglimento?