Sempre più di frequente l’autonomia privata incontra la patologia del contratto: dal risalente interesse per la condizione risolutiva di inadempimento al meno esplorato patto di scindibilità delle clausole nulle (da lungo tempo impiegato nelle contrattazioni collettive sindacali ed oggi tornato ...
Sempre più di frequente l’autonomia privata incontra la patologia del contratto: dal risalente interesse per la condizione risolutiva di inadempimento al meno esplorato patto di scindibilità delle clausole nulle (da lungo tempo impiegato nelle contrattazioni collettive sindacali ed oggi tornato alla ribalta per effetto dell’importazione di modelli contrattuali esteri, ove il patto è noto come severability clause) sino alla più recente attenzione per il patto di irresolubilità.
L’approccio allo studio di queste figure è stato per lo più atomistico e disorganico, muovendo esclusivamente dall’analisi del singolo patto o di singole norme.
Si ritiene, però, che un simile approccio non assicuri adeguata spiegazione al problema di fondo: l’individuazione del punto di incontro tra una disposizione dell’autonomia privata e la patologia del contratto, al fine di comprendere come possa atteggiarsi la prima nei riguardi della seconda.
L’unico itinerario percorribile al riguardo pare essere quello di una rilettura sistematica della patologia contrattuale, il cui concetto deve essere delineato muovendo dal confronto con le categorie tradizionali dell’invalidità e dell’inefficacia in stretto, al fine di illuminare le ombre sotto le quali si è celato il tratto innovativo del concetto di patologia. Là dove emerge la patologia del contratto, si scorgerà senz’altro un vizio genetico o funzionale che, com’è stato icasticamente detto, «per lo stesso può rivelarsi mortale», ma si scorgerà anche un modo per prendersene cura. Si vuol dire che, per il diritto, non esistono patologie incurabili: se non c’è la cura, non c’è neppure la patologia ed il contratto è espunto senza mezzi termini dall’ordinamento («è già morto!»). All’inverso, se c’è la patologia, allora si può rinvenire anzitutto un contratto, al quale si attribuirà il predicato di patologico, senza possibilità di confinamento nell’irrilevanza giuridica, come si è a lungo ritenuto a proposito del contratto invalido.
Il concetto di patologia consentirà, allora, di svelare la complessità della situazione giuridica precaria in cui il contratto, reputato difforme, è posto dall’ordinamento: si allude alla condizione di obiettiva incertezza degli effetti che affligge il contratto patologico, soggetto alla drastica alternativa della caducazione o della conservazione.
Si tratterà, allora, di stabilire se la situazione effettuale, complessa e precaria, in cui versa il contratto patologico possa essere incisa dall’autonomia privata con le sue disposizioni e di esaminarne alcuni possibili risvolti ed applicazioni.
Il compito si profila alquanto arduo in ragione del peso delle autorevoli opinioni con le quali occorrerà confrontarsi. L’auspicio di queste pagine è offrire al lettore un diverso angolo di osservazione della complessa e delicata materia in continua evoluzione.
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