L’intelligenza artificiale (IA) esprime la cifra distintiva della quarta rivoluzione industriale : si alimenta di dati (big data), ricorre a tecnologie avanzate, utilizza linguaggi e tecniche predittive, per centrare obiettivi che, pur fissati dall’uomo, da questi non potrebbero essere conseguiti individualmente. I benefici sono evidenti in ogni industria, settore e attività. L’efficienza nelle scelte gestionali e la ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi, la creazione di nuovi prodotti e la personalizzazione di quelli esistenti sono effetti tipici dell’IA, come pure l’avvicinamento e la contaminazione tra settori tradizionalmente diversi e tra prodotti e servizi comunemente separati.
Il mercato finanziario non fa eccezione, anzi.
Il ricorso all’IA ha accelerato il ricorso al trading algoritmico, alle nuove tecniche di gestione del rischio e di monitoraggio di eventuali frodi, nonché a nuove modalità per la gestione della esecuzione degli ordini e di nuove tecniche per la valutazione del merito creditizio (i.e. credit scoring).201. Tutte operazioni, queste, che si collocano nel più ampio fenomeno del FinTech e che comportano, inevitabilmente, lo smantellamento dei tradizionali modelli di riferimento, incluso l’accentramento dei rapporti, innestando nel mercato finanziario nuovi operatori e rapporti disintermediati e spersonalizzati, prodotti e servizi combinati, integrati e polifunzionali, nonché processi disgregati, in cui il rilascio ininterrotto di dati contribuisce a definire nuove politiche commerciali.
La rilevanza dei predetti effetti positivi non può prescindere dalla valutazione degli eventuali rischi a essa correlati: l’esperienza insegna che l’attenta analisi dei rischi costituisce presupposto indefettibile per rispondere al “se” e al “come” regolamentare i nuovi fenomeni digitali202F in generale e i sistemi IA in particolare203F, verificando la tenuta delle regole nelle diverse prospettive del mercato, della vigilanza e della supervisione.
Non è dunque un caso che in risposta alla discontinuità in corso l’Unione Europea abbia riconosciuto nell’intelligenza artificiale il perno innanzitutto della Strategia sul mercato unico digitale, né che a ciò sia pervenuta attraverso un percorso evolutivo, transitato per la promozione di un approccio di soft law (con la pubblicazione di Linee guida etiche per un’IA affidabile e di Raccomandazioni politiche e di investimento) e poi (con la Comunicazione sulla promozione di un approccio europeo all’IA), per poi imboccare il binario regolatorio. Con la Proposta di Regolamento sull’IA l’Unione si dota di una cornice di regole certe e di qui favorire lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di sistemi di IA nell’Unione. Assi cartesiani della Proposta sono:
– riconoscere che le tecnologie IA sono un mezzo e non un fine, sono cioè uno strumento al servizio dell’uomo e dei cittadini dell’Unione. Si rin-forza così la visione cosiddetta umanocentrica del sistema valoriale europeo;
– definire regole comuni e uniformi, da applicare orizzontalmente senza distinzione di settore o di attività per garantire sicurezza, affidabilità ed eticità dei sistemi di IA all’interno dell’Unione;
– identificare i soggetti a cui si applica il Regolamento, per il fatto di contribuire a vario titolo alla immissione in commercio di sistema IA nell’Unione;
– escludere alcune aree dal perimetro di applicazione del Regolamento (come la sicurezza e la ricerca), come pure alcuni specifici ambiti soggettivi (autorità pubbliche di paesi terzi o organizzazioni internazionali);
– graduare i sistemi IA, in relazione al livello di pericolosità che sono in grado di esprimere per i diritti fondamentali;
– prevedere un regime modulare di oneri e responsabilità, introducendo obblighi di certificazione e autocertificazione, di valutazione della conformità del prodotto e del rischio, di trasparenza e informativi, di sicurezza e affidabilità, nonché obblighi di monitoraggio anche post-market, attraverso i quali si verifichi nel tempo se siano state introdotte modifiche significative, non prevedibili rispetto alla funzione originariamente certificata;
– identificare un sistema istituzionale e di governance, accentrato nella Commissione Europea dal punto di vista della classificazione dei sistemi di IA e dell’adeguamento di obblighi e divieti;
– riservare alle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti la supervisione dell’applicazione delle regole, mentre rimette ad un comitato europeo per l’intelligenza artificiale – cui il Board europeo della privacy partecipa di diritto – un ruolo consultivo, di coordinamento delle autorità nazionali, di ausilio all’attività della Commissione e di assistenza sia alla Commissione sia alle autorità nazionali per lo sviluppo delle norme per l’IA;
– accreditare il modello multistakeholder, favorendo i codici di condotta volontari per i sistemi di IA non ad alto rischio, e prevedendo spazi di sperimentazione normativa per facilitare un’innovazione responsabile.
Così ricostruita, risulta evidente come la Digital Finance Strategy si inserisca a pieno titolo nella Digital Single Market Strategy, aggiungendo un tassello di essenziale rilievo “verticale” al Decennio digitale sotto il profilo dei diritti (tutela degli investitori e la protezione dei consumatori) e dei mercati, delle attività e dei processi, nonché dei soggetti (in termini di integrità, innovazione, sicurezza e concorrenza) che intervengono nella catena del valore e nell’offerta dei servizi di pagamento e finanziari. Ciò, d’altra parte, non significa, né implica che la Digital Finance Strategy sia immune da inter-ferenze ed intersezioni di tipo “orizzontale”. Al contrario, le traiettorie della Strategia, seppure diversamente articolate per modello, organizzazione e funzioni, condividono un essenziale fondamento tecnologico: il ricorso a tecniche innovative e predittive, che rimandano ma non si esauriscono in sistemi di intelligenza artificiale.
Ecco allora che la Strategia sulla finanza digitale deve essere “contestualizzata” alla luce della Strategia dei dati in generale ed in particolare della “Legge sull’Intelligenza Artificiale”, tesa ad intervenire sull’immissione in commercio di tali sistemi (guidata dai principi fondanti “new functionality – new rules” e “same risks – same supervision”), classificandoli per poi corredarli di obblighi commisurati ai rischi (inaccettabili, rischio alto, rischio basso) attesi per i diritti fondamentali (che qualificano la cifra distintiva del sistema valoriale UE). In concreto, non solo le attività specificamente connesse al credit scoring (ad esempio il targeting delle acquisizioni per il marketing, la modellazione delle riscossioni e i modelli standard di credit scoring) rientrano nel raggio di azione della Proposta, ma più ampiamente le innovazioni del settore finanziario vanno inquadrate e devono essere filtra-te alla luce delle nuove regole, tenuto conto che i modelli di algo-governance e i sistemi IA sono per natura tecnologicamente neutrali e per vocazione transazionali (in chiave geografica) e inter e intra-settoriali (in chiave merceologica). Con una doppia avvertenza. Uno: nel rapporto tra discipline verticali e orizzontali (anche) in materia di finanza digitale, rimane fermo il principio secondo cui le prime prevalgono ogniqualvolta l’interesse sotteso sia adeguatamente protetto, anche sotto il profilo dei rimedi, senza che residuino ambiti “scoperti” in termini di diritti e tutele. Due: nell’intreccio tra interventi di carattere orizzontale e di carattere verticale, attenzione crescente va riservata ai “regulatory sandboxex”, sabbiere che consentono la creazione di uno spazio “controllato” in cui testare forme di sperimentazione funzionali a garantire il tempestivo adeguamento delle regole alle sfide della transizione digitale all’insegna di un modello esso stesso innovativo (in quanto multistakeholder e co-regolatorio).
Fermi questi “paletti” e tenuto conto della “relazione biunivoca” tra Strategia del mercato unico digitale e Pacchetto sulla finanza digitale, obiettivo del Volume è analizzare, anzi scandagliare, le diverse dimensioni della Strategia e le politiche europee sull’intelligenza artificiale, per verificare con il contributo dei Maestri della materia e della comunità scientifica, degli addetti ai lavori e degli operatori del settore se i tempi siano maturi per l’emersione di un nuovo ordinamento giuridico, quello del digitale, ovvero se categorie e strumentario tradizionali siano (ancora) in grado di cogliere e intercettare la discontinuità, offrendo soluzioni adeguate e soddisfacenti al nuovo che avanza.