Giunge infine a compimento, scontando il ritardo di un sessennio di gravosi impegni accademico-istituzionali, la stesura del Corso di diritto penale avviata ormai da alcuni lustri.
Al momento di licenziare l’opera ritengo opportuno riassumerne talune caratteristiche, in gran parte già sottolineat...
Giunge infine a compimento, scontando il ritardo di un sessennio di gravosi impegni accademico-istituzionali, la stesura del Corso di diritto penale avviata ormai da alcuni lustri.
Al momento di licenziare l’opera ritengo opportuno riassumerne talune caratteristiche, in gran parte già sottolineate nella presentazione di precedenti parziali edizioni e alcune delle quali si prospettano al lettore con immediata evidenza.
Tale è innanzitutto la cura dedicata nell’intera prima parte alla definizione del diritto penale, che non rappresenti un esordio categorico di esposizione della materia, ma piuttosto il culmine di un’articolata e progressiva acquisizione di rilevanti profili attinenti tanto alla precisa collocazione del settore all’interno del complessivo sistema punitivo, quanto all’insieme dei principi costituzionali che lo governano. Questa impostazione è apparsa particolarmente utile sul piano didattico sotto un duplice aspetto. Per un verso, viene superata la mortificante dislocazione della funzione della pena e del più ampio sistema punitivo in coda alla trattazione della parte generale del diritto penale, come per lo più accade nella tradizione manualistica. Per altro verso, l’approfondimento preliminare, in particolare, del principio di offensività e soprattutto del finalismo rieducativo della pena, consente di verificarne l’attitudine informatrice e vivificatrice, prima ancora che sul piano della teoria del reato, già in sede di teoria della norma penale, oggetto della seconda parte del Corso. Basti pensare al ruolo decisivo che tali principi assumono (inopinatamente?) in vista della soluzione di varie questioni problematiche: dal decreto legge come fonte legittima di norme incriminatrici all’autentico fondamento costituzionale della retroattività della norma più favorevole; per non parlare del nodo ermeneutico che tuttora avvince le vicende di successione nel tempo con riferimento alle c.d. modifiche mediate.
La parte terza entra nel vivo della fattispecie penale e si articola in due sezioni rispettivamente riferite al fatto di reato e alle condizioni personali del reo. Quest’ordine di esposizione – coerente peraltro con la sistematica del codice – riflette la consolidata convinzione che la proposizione condizionante (protasi) della norma incriminatrice racchiuda un nucleo fondamentale, appunto il fatto di reato, comprensivo di entrambi i profili oggettivo e soggettivo dell’illecito, al quale accedono ulteriori elementi, di natura prettamente personale, deputati a incanalare gli effetti giuridico-penali lungo i distinti “binari” del complessivo sistema sanzionatorio criminale: la pena, la misura di sicurezza e oggi altresì le sanzioni punitive a carico degli enti collettivi. Tali condizioni personali si identificano rispettivamente con la colpevolezza in senso rigorosamente normativo del reo, con la sua pericolosità sociale e con la “colpevolezza d’impresa”.
La trattazione del fatto di reato è ispirata dalla convinta adesione alla costruzione c.d. separata delle fondamentali tipologie criminose, che si è cercato di non esaurire in una sorta di riconoscimento di facciata, ma di articolare e sviluppare con puntuale riferimento ai rispettivi tratti tipici: da qui l’approfondimento distinto delle questioni relative, in particolare, al rapporto di causalità, all’imputazione obiettiva dell’evento e alle cause di giustificazione. La costruzione separata non si risolve poi nella tripartizione del reato doloso, colposo e preterintenzionale, ma si estende altresì ai reati circostanziato e condizionato, caratterizzati anch’essi da profili di disciplina non riducibili ad uno schema unitario di analisi. Alle tipologie suppletive viene invece ricondotto il reato commissivo mediante omissione, che, sulla scia dei fondamentali contributi di Lucia Risicato, appare destinato ad affiancarsi al delitto tentato e al reato plurisoggettivo c.d. eventuale in una rinnovata sistemazione delle risalenti “forme di manifestazione” dell’illecito penale.
La parte quarta si diffonde sulle vicende della punibilità, intesa non già quale preteso elemento costitutivo del reato, ma come cifra di sintesi dell’insieme delle sue conseguenze giuridiche (apodosi); e si chiude con l’esame puntuale delle singole componenti del sistema sanzionatorio penale, i cui profili di carattere generale sono stati trattati nella parte introduttiva.