Ad un primo sguardo, il tema del vaglio giurisdizionale affidato alla Corte di cassazione sulle richieste di cooperazione giudiziaria passiva, confinato in poche disposizioni del codice di rito e della legislazione speciale, sembrerebbe rivestire un ruolo tutto sommato secondario nel sistema process...
Ad un primo sguardo, il tema del vaglio giurisdizionale affidato alla Corte di cassazione sulle richieste di cooperazione giudiziaria passiva, confinato in poche disposizioni del codice di rito e della legislazione speciale, sembrerebbe rivestire un ruolo tutto sommato secondario nel sistema processuale penale italiano. Un rilievo di carattere statistico, tuttavia, dimostra l’erroneità di simile prospettiva: stando ai dati più recenti, tali verifiche impegnano annualmente i giudici di legittimità in circa trecento procedimenti. Può, pertanto, escludersi con sufficiente certezza che i suddetti controlli abbiano un peso soltanto modesto nel quadro delle attività della Suprema Corte.
Che la questione sia non solo rilevante, ma anche di grande attualità, è, d’altronde, circostanza confermata dai recenti provvedimenti intesi a modificare la disciplina della consegna di un soggetto a uno Stato estero. Si allude, innanzitutto, al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con cui è stato ridisegnato l’assetto del mandato d’arresto europeo; nonché al d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, il quale ha ritoccato l’impianto codicistico in materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, nell’ottica di un’implementazione delle garanzie difensive nel procedimento di estradizione.
Tali interventi di rinnovamento della materia testimoniano la perdurante difficoltà di raggiungere, a livello normativo, un giusto equilibrio tra le opposte esigenze della efficienza nella cooperazione e della tutela dei diritti individuali. Non è casuale, del resto, che sul tema si registrino, da sempre, posizioni ideologiche contrapposte: da un lato, un’impostazione volta a salvaguardare in via pressoché esclusiva le esigenze di assistenza tra Stati, con correlativo, inevitabile svilimento del controllo giurisdizionale sulla richiesta estera. Dall’altro lato, un’opzione volta a valorizzare al massimo la componente di garanzia insita nelle procedure di cooperazione giudiziaria, a precipua tutela del soggetto di cui è domandata la traditio.